CIRCOLARE 012-2011 DEL 14 OTTOBRE 2011
SUPER
BOLLO AUTO: VERSAMENTO CON F24 ENTRO IL 25 NOVEMBRE 2011
Con il DM 7 ottobre
2011, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione alla
disposizione contenuta nell’art. 23, comma 21 del DL n. 98/2011 convertito
nella L. n. 111/2011 (c.d. “manovra correttiva”), che ha introdotto un’addizionale
erariale del bollo auto per le autovetture e gli autoveicoli
per il trasporto promiscuo di persone e cose di potenza superiore a 225
chilowatt (ossia 306 cv). La misura del “super bollo” è pari a 10
euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225.
Ad esempio, per una
vettura con potenza di 240 kW, devono essere pagati 150 euro (240 kw – 225
kw = 15 kw x 10 euro) in aggiunta all’importo ordinario del bollo.
Il “super bollo”
interesserà soprattutto le vetture di lusso più potenti, non soltanto sport
utility vehicle (quelli con cilindrata maggiore), ma supercar come
Ferrari, Porsche e Lamborghini.
L’addizionale,
pertanto, tiene conto soltanto della potenza e non dei parametri “ECO”, come le
emissioni di CO2.
Un altro esempio:
È stato stimato che il
parco circolante degli autoveicoli in questione sia di circa 98mila unità,
che produrranno un gettito aggiuntivo di 50,3 milioni di euro
all’anno.
Tornando al DM in
commento, per l’anno 2011 sono tenuti al pagamento dell’addizionale
coloro che, al 6 luglio 2011, sulla base del pubblico registro automobilistico
(PRA) risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con
patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria di autoveicoli con le sopradescritte caratteristiche.
Per le vetture di
nuova immatricolazione, differentemente da quanto previsto per il bollo (dovuto
a decorrere dal mese in cui avviene l’operazione di immatricolazione),
l’addizionale deve essere pagata in misura integrale anche per il primo anno.
Sempre per il 2011, il
pagamento deve essere eseguito mediante il modello “F24 elementi
identificativi”.
Per riguarda il
termine entro cui deve essere eseguito il pagamento per il 2011, il DM 7
ottobre 2011 dispone che debba essere effettuato entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto stesso.
Al fine di individuare esattamente la suddetta scadenza, è quindi
fondamentale determinare quale sia la data di entrata in vigore del DM 7
ottobre 2011. Al riguardo, gli artt. 7 e 15 del DPR 28 dicembre 1985 n. 1092
stabiliscono che i decreti ministeriali che siano strettamente necessari per
l’applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo
entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che sia
altrimenti disposto.
In assenza
di specifiche disposizioni, DM in vigore dal 26 ottobre
Con riferimento al DM
7 ottobre
Il termine per
effettuare il versamento dell’addizionale relativa al 2011
scade quindi il 25 novembre 2011 (e non il 10 novembre 2011 come
indicato in alcuni articoli pubblicati nei giorni scorsi, che consideravano
l’11 ottobre 2011 quale la data di entrata in vigore del decreto).
Dal 2012, i citati soggetti
sono obbligati al versamento dell’addizionale qualora risultino iscritti
al PRA alla scadenza del termine utile per il pagamento del bollo ordinario, e
il versamento del super bollo sarà eseguito contestualmente a quello ordinario.
Il DL n. 98/2011, si
ricorda, ha previsto che, in caso di omesso o insufficiente versamento
dell’addizionale in questione, si applichi la sanzione del 30% dell’importo
non versato, di cui all’art. 13 del DLgs. n. 471/1997.