CIRCOLARE 012-2011 DEL 14 OTTOBRE 2011

 

SUPER BOLLO AUTO: VERSAMENTO CON F24 ENTRO IL 25 NOVEMBRE 2011

 

Con il DM 7 ottobre 2011, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione alla disposizione contenuta nell’art. 23, comma 21 del DL n. 98/2011 convertito nella L. n. 111/2011 (c.d. “manovra correttiva”), che ha introdotto un’addizionale erariale del bollo auto per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di potenza superiore a 225 chilowatt (ossia 306 cv). La misura del “super bollo” è pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225.

Ad esempio, per una vettura con potenza di 240 kW, devono essere pagati 150 euro (240 kw – 225 kw = 15 kw x 10 euro) in aggiunta all’importo ordinario del bollo.

Il “super bollo” interesserà soprattutto le vetture di lusso più potenti, non soltanto sport utility vehicle (quelli con cilindrata maggiore), ma supercar come Ferrari, Porsche e Lamborghini.

L’addizionale, pertanto, tiene conto soltanto della potenza e non dei parametri “ECO”, come le emissioni di CO2.
Un altro esempio: la Ferrari 458 con 419 kW (570 cavalli) sconterà un’addizionale pari a 1.940 euro, oltre all’importo del bollo ordinario.

È stato stimato che il parco circolante degli autoveicoli in questione sia di circa 98mila unità, che produrranno un gettito aggiuntivo di 50,3 milioni di euro all’anno. 

Tornando al DM in commento, per l’anno 2011 sono tenuti al pagamento dell’addizionale coloro che, al  6 luglio 2011, sulla base del pubblico registro automobilistico (PRA) risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autoveicoli con le sopradescritte caratteristiche. 

Per le vetture di nuova immatricolazione, differentemente da quanto previsto per il bollo (dovuto a decorrere dal mese in cui avviene l’operazione di immatricolazione), l’addizionale deve essere pagata in misura integrale anche per il primo anno.

Sempre per il 2011, il pagamento deve essere eseguito mediante il modello “F24 elementi identificativi”.

Per riguarda il termine entro cui deve essere eseguito il pagamento per il 2011, il DM 7 ottobre 2011 dispone che debba essere effettuato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Al fine di individuare esattamente la suddetta scadenza, è quindi fondamentale determinare quale sia la data di entrata in vigore del DM 7 ottobre 2011. Al riguardo, gli artt. 7 e 15 del DPR 28 dicembre 1985 n. 1092 stabiliscono che i decreti ministeriali che siano strettamente necessari per l’applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che sia altrimenti disposto.

In assenza di specifiche disposizioni, DM in vigore dal 26 ottobre

Con riferimento al DM 7 ottobre 2011 in esame, non possono esservi dubbi che esso sia necessario per l’applicazione di un atto avente forza di legge (l’art. 23, comma 21 del DL n. 98/2011) e che abbia contenuto normativo. Pertanto, in assenza di specifiche disposizioni, la relativa data di entrata in vigore non può essere individuata nel giorno della sua pubblicazione sulla G.U. (11 ottobre 2011), ma solo dopo il decorso della vacatio di 15 giorni, quindi il 26 ottobre 2011.

Il termine per effettuare il versamento dell’addizionale relativa al 2011 scade quindi il 25 novembre 2011 (e non il 10 novembre 2011 come indicato in alcuni articoli pubblicati nei giorni scorsi, che consideravano l’11 ottobre 2011 quale la data di entrata in vigore del decreto).

Dal 2012, i citati soggetti sono obbligati al versamento dell’addizionale qualora risultino iscritti al PRA alla scadenza del termine utile per il pagamento del bollo ordinario, e il versamento del super bollo sarà eseguito contestualmente a quello ordinario.

Il DL n. 98/2011, si ricorda, ha previsto che, in caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale in questione, si applichi la sanzione del 30% dell’importo non versato, di cui all’art. 13 del DLgs. n. 471/1997.